C’è tempo fino al 31 dicembre 2016 per usufruire di alcune agevolazioni contributive legate all’assunzione di personale dipendente.
Con la fine dell’anno alcune agevolazioni contributive cesseranno di produrre effetti. Per i datori di lavoro interessati ad inserire nuove risorse in organico è tempo di scelte. Ritardare l’assunzione potrebbe comportare costi maggiori.
Esonero contributivo biennale
E’ stato introdotto nel 2016 e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori privi di occupazione stabile da almeno sei mesi . L’esonero contributivo ha durata biennale ed è pari al 40% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro. Restano esclusi dall’incentivo i premi INAIL. Fermo restando i requisiti richiesti, l’esonero spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Apprendistato professionalizzante
Riguarda solo i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti. L’assunzione di un apprendista garantisce un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari all’1,61% per i primi tre anni (2,21% per le aziende destinatarie di sola CIGS). Questo particolare incentivo è stato previsto dalla legge n. 183/2011 per le assunzioni effettuate nel quadriennio 2012/2016. Posticipare l’assunzione al 2017 non conviene. Le aliquote c/ditta torneranno alla misura ordinaria: 3,11% il I anno; 4,61% il II anno; 11,61% il III anno (per le aziende destinatarie della sola CIGS, rispettivamente 3,71%, 5,21%, 12,21%).
Assunzione di lavoratori in mobilità
Assunzione a tempo indeterminato: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10% per 18 mesi a cui va aggiunto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua.
Assunzione a tempo determinato: aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10% per 12 mesi. Se il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato la stessa aliquota si applica per ulteriori 12 mesi. Se la trasformazione è a tempo pieno si aggiunge un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua.
Garanzia Giovani – Super Bonus Occupazione
Per favorire la trasformazione dei tirocini effettuati nell’ambito di Garanzia Giovani in rapporti di lavoro subordinato è previsto un incentivo per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. I rapporti incentivati sono quelli instaurati con gli stessi giovani con i quali è stato avviato e/o concluso un tirocinio di Garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016. L’incentivo economico varia da 3mila a 12mila euro in base alla classe di profilazione del lavoratore.