Il decreto dignità riduce la durata massima dei rapporti a termine, reintroduce le causali, riduce le proroghe e rende più costosi i rinnovi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta venerdì scorso , il decreto dignità è ufficialmente in vigore da sabato 14 luglio. Il testo definitivo è stato oggetto di qualche modifica dell’ultimo minuto. Nonostante ciò, resta il pesante giro di vite sui contratti a termine e la somministrazione.
Secondo la relazione tecnica di accompagnamento, vidimata dal Mef, la sola riduzione della durata massima del contratto a termine (che da 36 mesi passa a 24), ridurrà l’occupazione di 8 mila unità per ciascuno dei prossimi dieci anni. E questo senza considerare l’effetto dirompente delle altre modifiche introdotte, tutte ampiamente criticate.
Ecco le novità che riguardano i contratti a termine.
Durata massima
Non può eccedere i 24 mesi, incluso proroghe e rinnovi. Il termine massimo previgente era di 36 mesi. Il limite non riguarda i contratti a termine stagionali.
Tornano le causali
Il primo contratto a termine, se di durata non superiore a 12 mesi, può essere acausale ovvero senza motivazione. Ad ogni rinnovo scatta l’obbligo di indicare una causale, a prescindere dal superamento dei 12 mesi di durata. Le causali legittime sono solo due:
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- necessità temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, o per esigenze sostitutive di altri lavoratori.
In caso di proroga, la causale è richiesta solo se si superano i 12 mesi di durata.
Ridotte il numero di proroghe
Le parti hanno a disposizione 4 proroghe e non più cinque, fermo restando la durata massima di 24 mesi. Questo limite non vale per i rapporti a termine stagionali.
Aumenta il costo del lavoro a termine
In occasione di ciascun rinnovo scatta un incremento contributivo di 0,5 punti percentuali in aggiunta all’1,4% già previsto, dal 2012, dall’art. 28 della legge Fornero. Poichè il successivo art. 29, lettera b) esclude i rapporti di lavoro stagionali dal contributo aggiuntivo dell’1,4%, ritengo che gli stessi siano esclusi anche dall’incremento di 0,5 punti percentuali introdotto dal decreto diginità.
Più tempo per impugnare il contratto a termine
Si allungano i tempi a disposizione del lavoratore per impugnare un contrato a termine: dagli attuali 120 giorni si passa a 180 giorni.
Somministrazione
La nuova disciplina del contratto a termine si applica anche ai rapporti di lavoro tra somministratori e lavoratori, fatta eccezione per l’art. 23 (“numero complessivo di rapporti a tempo determinato”) e 24 (“diritti di precedenza”).
Regime transitorio
Le nuove regole si applicano ai contratti a termine stipulati a partire dal 14 luglio, ma anche alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in essere.