La sottoscrizione apposta dal dipendente sul prospetto paga non dimostra l’effettivo pagamento della retribuzione, ma solo l’avvenuta consegna della busta paga.
A ribadirlo è la Suprema Corte con l’ordinanza n. 21699/2018 . Gli ermellini dichiarano che la firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga, non dimostra l’effettivo pagamento della somma indicata nel documento.
I giudici della Corte di Cassazione hanno evidenziato come la sottoscrizione è prova solo dell’avvenuta consegna del prospetto paga, ma non del pagamento della somma indicata.
A sostegno di questa tesi, hanno ricordato come precedenti decisioni della Cassazione hanno evidenziato che:
soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e mod. 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati ivi riportati (Cass. lav. n. 245 – 11/01/2006).
Ricordiamo che dallo scorso primo luglio è vietato pagare in contanti la retribuzione. E’ possibile utilizzare solo sistemi di pagamento tracciabili. Ulteriori informazioni sono disponibili qui e qui .