Semaforo verde all’incentivo “giovani genitori” anche per le assunzioni effettuate dagli studi professionali.
Rispondendo ad un interpello posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro , il Dicastero di Via Veneto apre le porte dell’incentivo c.d. “giovani genitori” anche agli studi professionali.
Il dubbio nasceva dalla corretta individuazione dei datori di lavoro beneficiari dell’incentivo. L’art. 2 del DM 19/11/2010 riferendosi alle “imprese e società cooperative”, lasciava aperto qualche dubbio. Il Ministero del lavoro, aderendo ad un’interpretazione estensiva e comunitaria della locuzione “imprese private”, ha riconosciuto l’accesso all’incentivo “giovani genitori” a qualunque soggetto che svolge un’attività economica e che sia attivo in un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica assunta.
In cosa consiste l’agevolazione “giovani genitori”? Si tratta di un incentivo previsto a favore delle imprese e delle società cooperative che assumono giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque assunzioni per ogni singola impresa o società cooperativa (quindi, per un ammontare massimo di 25.000 euro). L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato (anche part-time) di un rapporto di lavoro a termine in corso di svolgimento.
Per poter beneficiare dell’incentivo giovani genitori, è necessario che i soggetti assunti soddisfano i seguenti requisiti:
- essere iscritti presso l’apposita banca dati Inps loro dedicata;
- avere un’eta non superiore a 35 anni (fino al giorno antecedente il compimento del 36°mo compleanno);
- essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall’eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risulatre affidatari di minori;
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l’impiego.
L’incentivo “giovani genitori” opererà fino all’esaurimento delle risorse disponibili (51 milioni di euro), è valido in tutto il territorio nazionale ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’incentivo “giovani genitori” è cumulabile con l’esonero contributivo biennale del 40%, introdotto dalla legge di stabilità 2016, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in possesso di determinati requisiti.
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