Importo dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. Ecco le tabelle aggiornate.
Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 15/2018 . L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Lavoratori italiani e stranieri con contratto a tempo indeterminato | |||
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Rtr. oraria effettiva: | Rtr. oraria convenzionale: | Ctr. orario con CUAF: | Ctr. orario senza CUAF: |
Fino a € 7,97 | € 7,05 | € 1,41 (0,35) | € 1,42 (0,35) |
Oltre € 7,97 e fino a € 9,70 | € 7,97 | € 1,59 (0,40) | € 1,60 (0,40) |
Oltre € 9,70 | € 9,70 | € 1,94 (0,49) | € 1,95 (0,49) |
Orario di lavoro superiore a 24h/sett | € 5,13 | € 1,02 (0,26) | € 1,03 (0,26) |
Lavoratori italiani e stranieri con contratto a tempo determinato | |||
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Rtr. oraria effettiva: | Rtr. oraria convenzionale: | Ctr. orario con CUAF: | Ctr. orario senza CUAF: |
Fino a € 7,97 | € 7,05 | € 1,51 (0,35) | € 1,51 (0,35) |
Oltre € 7,97 e fino a € 9,70 | € 7,97 | € 1,70 (0,40) | € 1,71 (0,40) |
Oltre € 9,70 | € 9,70 | € 2,07 (0,49) | € 2,08 (0,49) |
Orario di lavoro superiore a 24h/sett | € 5,13 | € 1,10 (0,26) | € 1,10 (0,26) |
N.B.: il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
I contributi relativi ai lavoratori domestici, è bene ricordarlo, devono essere versati entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare:
- I trimestre (gennaio, febbraio e marzo): entro il 10 aprile;
- II trimestre (aprile, maggio e giugno): entro il 10 luglio;
- III trimestre (luglio, agosto e settembre): entro il 10 ottobre;
- IV trimestre (ottobre, novembre e dicembre): entro il 10 gennaio dell’anno successivo.
Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine di pagamento slitta al primo giorno successivo. Nessun slittamento è previsto se la scadenza coincide con il sabato.