La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore deve essere inequivocabile, soprattutto se tacita. Il rapporto di lavoro intercorrente tra l’amministratore e la società si presume a titolo oneroso. Con l’accettazione della carica, l’amministratore acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Un’eventuale gratuità dell’incarico può derivare unicamente da una apposita previsione da parte dello statuto della società ovvero da una apposita clausola del contratto di amministrazione. Trattandosi di un diritto disponibile, l’amministratore, una volta instaurato …